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Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n.150
"Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la
direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006
Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n.150
"Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la
direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria
2004;
Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e 169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile
2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza
sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie
M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno
l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore
a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei
dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare
un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per
il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al
noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di
ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza
rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che
l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle
categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i
veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo
omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati
dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e' in
movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato
alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la
suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona
designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di
polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni
previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato
membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino
condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi
di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il
simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio
particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al
trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona
urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di
attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età
inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture
e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo
169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il
minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento
del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia
incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per
almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il
normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e
chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche' installati sui veicoli,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.».
Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo
n. 285 del 1992
1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8 e 9» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
sostituito dal seguente:
«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in
soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a
condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni
sedici.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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